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Criolipolisi in cabina: cosa può fare l'estetista senza medico e i limiti dell'apparecchio

La legge 1/1990 esclude dall'attività di estetista le prestazioni a finalità terapeutica: ecco dove passa il confine con la criolipolisi medicale.

Criolipolisi in cabina: cosa può fare l'estetista senza medico e i limiti dell'apparecchio
In breve
  • Resta fermo l'obbligo di responsabile tecnico qualificato in cabina secondo l'art. 3 della legge 1/1990

Chi propone trattamenti "a freddo" in cabina deve sapere dove passa, per legge, il confine tra estetica e medicina. È un apparecchio molto richiesto dalle clienti per il rimodellamento corporeo, ma la normativa che regola l'attività di estetista non lo nomina esplicitamente: va quindi inquadrato nei principi generali della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che resta il riferimento per qualsiasi macchinario usato in un centro estetico.

Cosa dice la legge 1/1990

La legge definisce l'attività di estetista come l'insieme delle prestazioni sulla superficie del corpo il cui scopo sia mantenere, migliorare o proteggere l'aspetto estetico, da svolgere con tecniche manuali, con prodotti cosmetici e con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge. Lo stesso articolo pone però un paletto netto: sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. È questo il criterio da cui partire per valutare qualsiasi apparecchio nuovo che arrivi in cabina, criolipolisi compresa.

Dove si colloca la criolipolisi

Le fonti del settore medico-estetico distinguono da tempo due livelli di trattamento al freddo. Da un lato la criolipolisi vera e propria, descritta come procedura a uso esclusivamente medico: secondo quanto riportano siti specializzati in medicina estetica, la criolipolisi medicale permette di raggiungere temperature più basse per una maggiore efficacia rispetto alla crioterapia effettuata nei centri estetici con apparecchiature meno potenti. Dall'altro lato esistono apparecchi definiti genericamente "crioterapia estetica", con potenze e temperature più contenute, destinati a finalità di tonificazione e non dichiaratamente dimagranti.

La differenza non è solo di marketing: se un trattamento punta a ridurre in modo mirato e permanente il tessuto adiposo attraverso un'azione selettiva sulle cellule, si avvicina a una finalità che la legge 1/1990 qualifica come terapeutica, e quindi esclusa dalle competenze dell'estetista. Gli apparecchi che restano nel perimetro estetico devono invece far parte della categoria elencata nell'allegato alla legge, i cui parametri tecnici sono stati poi dettagliati dal regolamento di attuazione (decreto 12 maggio 2011, n. 110): per gli stimolatori, ad esempio, il regolamento fissa soglie precise come l'intensità non superiore a 4 mA per il disincrostante o il range di frequenza tra 0,8 e 3,5 MHz per gli ultrasuoni a uso superficiale. Un apparecchio che dichiara prestazioni dimagranti paragonabili alla liposuzione, come spesso accade nella comunicazione di alcuni dispositivi medicali, esce da questo perimetro.

Cosa deve verificare chi gestisce il centro

Prima di acquistare o utilizzare un apparecchio di questo tipo, chi gestisce un centro estetico dovrebbe:

  • controllare nel manuale tecnico del produttore la destinazione d'uso dichiarata (dispositivo medico o apparecchio per uso estetico) e la marcatura CE corrispondente;
  • verificare che le finalità pubblicizzate restino nell'ambito del miglioramento dell'aspetto estetico e non promettano risultati dimagranti o terapeutici;
  • assicurarsi che in ogni sede operi un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale prevista, come richiesto dall'articolo 3 della legge 1/1990, e che il personale abbia ricevuto una formazione specifica sul macchinario in uso.

In caso di dubbio sulla natura di un apparecchio, il consiglio operativo resta lo stesso dato dalle associazioni di categoria per ogni nuova tecnologia: chiedere al fornitore la documentazione che attesti la classificazione del dispositivo prima di introdurlo in cabina.

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