Microblading e trucco permanente: cosa dice la legge per chi lavora in cabina
Qualifica di estetista, formazione aggiuntiva, SCIA e sanzioni per chi esegue dermopigmentazione senza titolo: la guida alla normativa, aggiornata a ottobre 2026.

- La dermopigmentazione è attività propria dell'estetista in base alla Legge 1/1990 e alla scheda 23 del DM 206/2015
- Serve sempre la qualifica di estetista più una formazione specifica sul dermografo, in alcune Regioni anche un corso regionale dedicato
- Chi esercita senza abilitazione rischia la sanzione per esercizio abusivo di professione: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro
- Il Consiglio di Stato nel 2024 ha ammesso che alcune Regioni possano abilitare anche i tatuatori formati: la situazione varia da Regione a Regione
Chi offre microblading, trucco permanente o dermopigmentazione in cabina deve rispettare un quadro normativo più articolato di quanto spesso si legga nelle pagine dedicate solo al prezzo del trattamento. Questa guida, aggiornata al 27 ottobre 2026, riassume cosa serve davvero per lavorare in regola: titolo professionale, formazione aggiuntiva, autorizzazioni comunali e sanzioni previste per chi opera senza i requisiti.
Chi può eseguire dermopigmentazione e microblading
In Italia il trucco permanente viene eseguito dall'estetista in forza della Legge del 4 gennaio 1990 n. 1 e dal Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, scheda n. 23, che ha inserito il dermografo per micropigmentazione tra gli apparecchi elettromeccanici consentiti all'estetista. La legge 1/1990 disciplina l'attività con gli articoli 1, 2, 3, 4, il terzo comma dell'articolo 6 (lettere e ed f) e l'articolo 10, attuati dal regolamento tecnico del dermografo, la scheda 23 del DM 206/2015.
Non basta però il solo diploma di estetista triennale (minimo 900 ore annue di corso): il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza richiamati dal manuale d'uso sia per gli aspetti tecnici e igienici del trattamento, come indica la Camera di Commercio di Roma nella propria guida alle attività economiche, richiamando il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2017.
Le variazioni da Regione a Regione
Oltre alla qualifica di estetista, diverse Regioni hanno introdotto obblighi formativi aggiuntivi specifici per la dermopigmentazione. In Lombardia la Legge Regionale n. 13 del 23 luglio 2021 disciplina tatuaggio e piercing ma esclude espressamente la dermopigmentazione da queste norme, che resta di competenza dell'estetista. In Abruzzo la Regione ha inserito dal 2019 un corso formativo con rilascio di qualifica ai sensi del D.Lgs. 13/13, dedicato alla sola professione della dermopigmentazione, con esame finale davanti a una commissione regionale.
Il quadro non è però uniforme su tutto il territorio: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1930 del 2024, ha respinto il ricorso di un'associazione di estetisti contro una delibera della Regione Lazio, affermando che la legge statale n. 1/1990 non riserva in via esclusiva la dermopigmentazione agli estetisti, non essendo il dermografo incluso nell'allegato originario alla legge ma inserito solo con il decreto interministeriale del 2015. Di conseguenza alcune Regioni possono disciplinare la materia consentendo l'attività anche ai tatuatori adeguatamente formati. Prima di avviare l'attività è quindi necessario verificare presso la propria ASL e il proprio Comune quale sia la normativa regionale applicabile.
Autorizzazioni amministrative: SCIA e nullaosta ASL
Oltre alla formazione, per aprire legalmente un'attività di trucco permanente serve la SCIA di estetica presentata al SUAP del Comune competente per territorio, corredata dall'attestazione del fabbricante delle macchine che certifichi l'avvenuta formazione del preposto alla gestione tecnica dell'apparecchio, come indicato dalla Camera di Commercio di Roma. Chi esercita la dermopigmentazione deve inoltre iscriversi al Registro delle Imprese.
Le sanzioni per chi opera senza titolo
Per chi esercita il trucco permanente senza i requisiti professionali previsti dall'articolo 3 della legge 1/1990, l'autorità regionale competente può irrogare una sanzione amministrativa secondo le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'articolo 12 della legge 1/1990. Quando lo stesso fatto è punito sia da una norma penale sia da una sanzione amministrativa regionale, si applica però il principio di specialità previsto dall'articolo 9 della legge 689/1981, per cui prevale la norma penale.
L'articolo 348 del Codice penale, come riscritto dall'articolo 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, punisce chi abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, oltre alla pubblicazione della sentenza e alla confisca di strumenti e materiali. La pena sale da uno a cinque anni di reclusione e da 15.000 a 75.000 euro di multa per il professionista che ha determinato altri a commettere il reato o ne ha diretto l'esecuzione.
Cosa verificare prima di accettare un cliente
Prima di proporre un trattamento di microblading o trucco permanente conviene quindi controllare tre cose: il titolo di estetista del professionista che eseguirà il trattamento, l'eventuale corso regionale aggiuntivo richiesto dalla propria Regione (da verificare presso l'ASL di competenza, poiché le regole non sono uniformi su tutto il territorio nazionale) e la presenza della SCIA comunale per l'attività. L'assenza anche di uno solo di questi elementi espone sia il centro sia il cliente a un trattamento non conforme alla normativa.




