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Rifiuti del centro estetico: l'esonero RENTRI 2026 e cosa cambia nel registro

La Legge di Bilancio 2026 esonera i centri estetici dall'iscrizione RENTRI. Resta l'obbligo di conservare i FIR per 3 anni.

Rifiuti del centro estetico: l'esonero RENTRI 2026 e cosa cambia nel registro
In breve
  • Esonero dall'iscrizione RENTRI per i codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (L. 199/2025)
  • Chi era già iscritto doveva cancellarsi entro il 30 marzo 2026, pena permanenza come iscritto volontario con tutti gli obblighi
  • Resta l'obbligo di conservare i formulari di identificazione rifiuti (FIR) per 3 anni
  • Per chi rimane iscritto, dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è l'unica modalità ammessa

Dal 2026 i centri estetici non devono più iscriversi al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Lo prevede la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), che modifica l'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 escludendo dall'obbligo di iscrizione le attività identificate dai codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02. La legge di bilancio 2026 ha modificato l'articolo 188-bis del Codice dell'Ambiente, escludendo dall'iscrizione al Rentri le attività del settore benessere, tra cui parrucchieri, centri estetici e tatuatori. Questo aggiorna quanto scritto nel nostro articolo sui rifiuti del centro estetico: chi smaltisce aghi, lame monouso o altro materiale classificato come rifiuto pericoloso non deve più registrarsi sul portale, ma alcuni obblighi restano.

Chi è escluso e su quale base normativa

L'esonero riguarda due situazioni distinte, entrambe richiamate dall'articolo 190 del Codice dell'Ambiente. Da un lato i soggetti esercenti attività con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli aventi codice EER relativo ad aghi e taglienti monouso. Dall'altro i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, ossia professionisti che esercitano in forma di studio professionale: dentisti, veterinari, estetiste in forma individuale, e figure assimilabili. In pratica, sia il centro estetico organizzato in forma di impresa sia la libera professionista individuale rientrano nell'esonero, ciascuno per una via normativa diversa.

La cancellazione entro il 30 marzo 2026

Chi si era già iscritto al RENTRI prima dell'entrata in vigore della legge doveva presentare una domanda di cancellazione tramite il portale. I soggetti esclusi dall'iscrizione devono trasmettere la pratica di cancellazione tramite il portale RENTRI entro il 30 marzo 2026. Chi ha rispettato il termine ha visto la cancellazione decorrere subito; chi non l'ha fatto non è stato cancellato d'ufficio. La mancata cancellazione viene interpretata come adesione volontaria ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del D.M. 59/2023. Questo significa che l'operatore resta vincolato a tutti gli obblighi RENTRI — registro digitale di carico e scarico, FIR digitale, trasmissione dati — per l'intero anno solare. Chi si trova in questa situazione e vuole comunque uscire dal registro può presentarlo oggi, ma le domande presentate oltre il termine del 30 marzo 2026 saranno invece soggette alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59, che regolano i casi di cancellazione tardiva, con effetto solo dall'anno solare successivo.

Cosa resta obbligatorio senza iscrizione

L'esonero non significa gestione libera dei rifiuti. Per beneficiare dell'esonero è necessario conservare i formulari (FIR) di ritiro dei rifiuti rilasciati dal raccoglitore per 3 anni in ordine cronologico, evitando invece la tenuta del registro di carico/scarico digitale e la dichiarazione MUD. Restano fermi anche gli obblighi generali di affidamento dei rifiuti pericolosi a trasportatori e smaltitori autorizzati.

Chi resta iscritto: FIR digitale dal 16 settembre 2026

Per i centri che risultano ancora iscritti - per scelta o per mancata cancellazione nei termini - il calendario fissato dal portale RENTRI prevede che dal 16 settembre 2026 il formulario in formato cartaceo non sia più utilizzabile: da quella data il FIR digitale diventa l'unica modalità ammessa per chi resta nel registro.

In sintesi

Situazione Obbligo
Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02 Esonero da iscrizione RENTRI (L. 199/2025)
Già iscritti, esonerati dal 2026 Cancellazione entro 30 marzo 2026 (effetto immediato); dopo tale data, effetto dall'anno successivo
Chi resta iscritto (volontariamente o in attesa di cancellazione) FIR digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026
Tutti gli esonerati Conservazione dei FIR per 3 anni in ordine cronologico

Per la pratica di cancellazione ci si rivolge all'area operatori del portale rentri.gov.it; per dubbi sulla propria posizione è opportuno verificare con il proprio consulente ambientale o con l'associazione di categoria di riferimento.

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