DVR del centro estetico: quando è obbligatorio aggiornarlo e cosa deve contenere
Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per i centri estetici con almeno un dipendente: cosa contiene, quando va aggiornato e chi può redigerlo.

- Obbligatorio per ogni centro estetico con almeno un dipendente, tirocinante o collaboratore
- Deve coprire rischio chimico da cosmetici e prodotti per unghie, biologico, elettrico/elettromedicale e movimentazione carichi
- Va aggiornato per nuove macchine, infortuni significativi o modifiche del processo di lavoro
- Lo redige il datore di lavoro, obbligo non delegabile, in collaborazione con l'RSPP
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è, insieme alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l'unico adempimento in materia di sicurezza sul lavoro che il D.Lgs. 81/2008 definisce non delegabile dal titolare del centro estetico. Per chi ha anche un solo dipendente, collaboratore, tirocinante o stagista, il DVR non è un'opzione: è un documento che deve esistere, essere firmato e tenuto sul posto di lavoro.
Chi deve redigerlo
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, inclusi soci lavoratori, tirocinanti, stagisti e lavoratori con contratto temporaneo. L'estetista titolare senza alcun collaboratore, che lavora da sola nel proprio centro, non rientra nell'obbligo in quanto non riveste la qualifica di datore di lavoro nei confronti di terzi; la situazione cambia dal momento in cui si assume anche una sola persona, a qualunque titolo.
Per le aziende con meno di 10 lavoratori, l'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 consente di utilizzare le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, come ricorda la sintesi pubblicata da BibLus-acca sull'art. 29. Per il comparto acconciatura-estetica esiste un modello di procedure standardizzate elaborato appositamente, che guida passo passo la compilazione.
Cosa deve contenere
L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli elementi minimi che il documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Il documento deve inoltre indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, oltre al programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Per un centro estetico, la valutazione deve entrare nel merito di rischi specifici del settore:
- rischio chimico, legato a cosmetici, prodotti per unghie (solventi, resine, monomeri), decoloranti e sostanze per trattamenti depilatori. L'INAIL ha realizzato un opuscolo dedicato al settore acconciatura ed estetica che inquadra il contatto con agenti irritanti contenuti nei prodotti utilizzati e l'esposizione a vapori di ammoniaca, acqua ossigenata e solventi, distinguendo gli effetti irritanti da quelli sensibilizzanti;
- rischio biologico, connesso al contatto con cute, mucose e strumenti riutilizzabili (pinzette, lime, aghi per piercing o microneedling dove consentito);
- rischio da apparecchiature elettriche ed elettromedicali presenti in cabina, con i relativi obblighi di manutenzione e verifica periodica;
- movimentazione manuale dei carichi, rilevante per posture ripetute e sollevamento di lettini o attrezzature.
Quando va aggiornato
L'obbligo di aggiornamento non è legato a una scadenza fissa ma a eventi che modificano il quadro dei rischi: l'introduzione di nuove macchine o apparecchiature, modifiche al processo di lavoro (ad esempio l'avvio di nuovi trattamenti), infortuni significativi occorsi in cabina, o l'assunzione di nuovo personale con mansioni diverse. In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, come previsto dall'art. 28.
Chi può redigerlo materialmente
La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro non delegabile, che la effettua in collaborazione con l'RSPP e, nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria, con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nei centri estetici di piccole dimensioni il titolare può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, anche autoformandosi dove la normativa lo consente: l'argomento è stato approfondito nel nostro articolo dedicato all'RSPP autoformato, a cui si rimanda per i requisiti formativi specifici.
Una volta redatto e firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP, dall'RLS (se presente) e dal medico competente, il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, cioè il centro estetico stesso, pronto per essere esibito in caso di controllo degli organi di vigilanza.




