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Prezzi e listino del centro estetico: cosa è obbligatorio esporre

Cosa deve comparire nel listino del centro estetico, come trattare pacchetti, promozioni, scontrino e caparre, e le sanzioni se manca.

Prezzi e listino del centro estetico: cosa è obbligatorio esporre
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In breve
  • <parameter name="punto">Il listino va esposto in modo chiaro e leggibile
  • con il prezzo finale comprensivo di IVA

Esponi il listino di tutti i trattamenti e servizi in un punto visibile al cliente, con il prezzo finale comprensivo di IVA, prima che la prestazione inizi. È l'adempimento più semplice da controllare in un'ispezione e tra i più trascurati nei centri estetici. Ecco cosa prevede la norma, cosa cambia da Regione a Regione e cosa rischi se non lo fai.

L'obbligo di esporre i prezzi

La disciplina generale sulla pubblicità dei prezzi è contenuta nell'articolo 14 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (il cosiddetto decreto Bersani sul commercio), che impone di indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo esposto deve essere quello finale: il prezzo esposto deve essere quello finale, comprensivo di IVA e di ogni altra imposta, come da direttiva 98/6/UE recepita dal Codice del Consumo D. Lgs 206/2005.

Attenzione però al perimetro di questa norma: è nata per la vendita al dettaglio di prodotti esposti in vetrina o sul banco, non per i servizi alla persona come i trattamenti estetici. Nella pratica, nei centri estetici il principio si applica per analogia e viene recepito dai regolamenti comunali di polizia locale e, soprattutto, dalle leggi regionali che disciplinano l'attività di estetista in attuazione della legge quadro 4 gennaio 1990, n. 1. Ho verificato il testo della legge 1/1990 su Normattiva: l'articolo 1 definisce cosa comprende l'attività di estetista (prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo con finalità estetica, esclusi quelli a finalità terapeutica), ma non entra nel merito dell'esposizione del listino. Questo significa che, per sapere esattamente in quale forma va esposto il listino nel tuo centro, devi controllare la legge regionale che disciplina acconciatori ed estetisti nella tua Regione (reperibile sul Bollettino Ufficiale regionale) e l'eventuale regolamento comunale di polizia amministrativa, perché i dettagli pratici — dimensioni del cartello, elenco minimo dei trattamenti da indicare, obbligo di copia a disposizione del cliente — non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

Pacchetti e abbonamenti: cosa scrivere per essere trasparenti

Quando vendi un pacchetto di sedute o un abbonamento, il prezzo esposto non basta: il cliente deve poter leggere, prima di firmare, numero di sedute incluse, durata di validità, eventuali servizi esclusi e condizioni di rimborso in caso di sedute non utilizzate. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) dedica una sezione alle informazioni precontrattuali che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione del contratto; la distinzione rilevante è tra i contratti firmati in negozio — per i quali non esiste un diritto di recesso di legge, salvo quanto eventualmente previsto in contratto — e i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali (per esempio una vendita a domicilio o online), ai quali si applica invece il diritto di recesso di 14 giorni. Per un pacchetto venduto in cabina, quindi, le uniche tutele per il cliente sono quelle che il centro stesso mette per iscritto nel modulo d'acquisto: più è dettagliato, meno margine c'è per contestazioni.

Promozioni e sconti: niente percentuali civetta

Lo stesso D.Lgs. 114/1998, agli articoli dedicati alle vendite promozionali, stabilisce che lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. In pratica: se comunichi "-30%" su un trattamento, il cartello o il materiale pubblicitario deve riportare anche il prezzo pieno di partenza, non solo quello scontato. Una promozione che non permette al cliente di verificare lo sconto reale rientra tra le pratiche commerciali scorrette disciplinate dal Codice del Consumo (artt. 18-27), di competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: gli importi delle sanzioni in questo ambito dipendono dalla gravità e dalla diffusione della pratica e vanno verificati caso per caso sul sito dell'Autorità, perché non esiste una cifra fissa applicabile a ogni violazione.

Scontrino, documento commerciale e fattura

Per ogni prestazione pagata dal cliente il centro estetico è tenuto, come qualunque esercizio commerciale, all'emissione del documento commerciale tramite il registratore telematico (il sistema che ha sostituito il vecchio scontrino fiscale di carta), oppure della fattura se richiesta dal cliente. Le sanzioni tributarie collegate alla mancata certificazione del corrispettivo sono di natura fiscale e proporzionali all'importo non documentato: per l'ammontare esatto e le soglie aggiornate rivolgiti al tuo commercialista o all'Agenzia delle Entrate, perché su questo punto specifico non è stato possibile verificare in questa sede un dato aggiornato alla fonte primaria.

Caparre e disdette

Non esiste una legge di settore che disciplini caparre e penali per gli appuntamenti in un centro estetico: si applicano i principi generali del codice civile sulla caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), per cui l'importo trattenuto in caso di disdetta deve essere stato concordato per iscritto e sottoscritto dal cliente al momento della prenotazione o dell'acquisto del pacchetto. Senza un accordo scritto preventivo, trattenere una somma versata come caparra espone a contestazioni.

Le sanzioni in sintesi

Violazione Sanzione Fonte
Mancata o illeggibile esposizione dei prezzi Da 516 a 3.098 euro La violazione delle norme sull'esposizione dei prezzi in vetrina implica una sanzione di carattere amministrativo che va da 516 a 3.098 euro. La sanzione viene irrogata dalla polizia municipale
Sconto senza prezzo pieno esposto Stessa fascia prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998 Art. 14-15-22, D.Lgs. 114/1998
Pratica commerciale scorretta (promozione ingannevole) Variabile, competenza AGCM Codice del Consumo, artt. 18-27 (D.Lgs. 206/2005)

Per i controlli di competenza comunale (polizia municipale) e per il dettaglio della normativa regionale sull'attività di estetista, il riferimento resta il Bollettino Ufficiale della propria Regione e l'ufficio commercio del Comune dove ha sede il centro.

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