Lampade abbronzanti e solarium: limiti di legge, divieti e cartelli obbligatori
Chi usa lampade UV in centro estetico deve rispettare il DM 110/2011: divieti, cartelli, scheda cliente. Sanzioni e controlli variano da Regione a Regione.

- Le sanzioni per le violazioni sono fissate dalle leggi regionali di settore: non esiste un importo unico nazionale
Se in cabina hai lampade, docce o lettini abbronzanti, la prima cosa da fare è verificare che siano rispettati tre livelli di obbligo distinti: i divieti di utilizzo validi in tutta Italia, i requisiti tecnici e documentali previsti dal decreto nazionale sugli apparecchi estetici, e le regole aggiuntive della tua Regione (notifica, registri, controlli), che non sono uguali ovunque.
I divieti: valgono ovunque, senza eccezioni
Il Decreto Interministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Salute), pubblicato in GU n. 163 del 15 luglio 2011 ed entrato in vigore il 30 luglio dello stesso anno, è il regolamento nazionale che attua l'articolo 10, comma 1, della legge quadro 4 gennaio 1990, n. 1 sull'attività di estetista. Fissa un divieto netto: vieta ai minorenni l'accesso a lampade, docce e lettini solari, estendendo il divieto anche alle donne in gravidanza, a chi ha sofferto o soffre di neoplasie e a chi si scotta con facilità. Non sono ammesse deroghe: il trattamento non può essere erogato a minori di 18 anni, donne in gravidanza, persone che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della pelle e soggetti che non si abbronzano o si scottano facilmente al sole, e non sono ammesse eccezioni, nemmeno con il consenso dei genitori. Il decreto si applica solo alle apparecchiature usate nei centri estetici: non si applica ai dispositivi abbronzanti liberamente venduti per l'utilizzo domestico, che risultano senza alcun controllo.
I requisiti dell'apparecchio e la manutenzione
Dal 30 luglio 2011 si possono usare solo le apparecchiature elencate nell'Allegato 1 al decreto, rispettando le caratteristiche tecniche della relativa scheda tecnico-informativa, la n. 7 per i solarium. Sul piano tecnico il limite di emissione da rispettare è un'irradianza efficace massima di 0,3 Watt/m², valore poi richiamato anche da un'informativa ministeriale del 15 ottobre 2015. Ogni apparecchio, secondo quanto previsto dai regolamenti regionali che recepiscono la normativa tecnica CEI EN 60335-2-27, deve riportare su una targa ben visibile i dati tecnici e di conformità, la marcatura del tipo di UV e gli avvertimenti di legge, ed essere corredato di un manuale d'uso con i valori di irradianza e la tabella dei tempi di esposizione forniti dal costruttore.
Cartelli e informazioni da esporre
La scheda 7 impone due obblighi informativi distinti. Il primo è l'informativa preventiva: la normativa obbliga gli operatori a informare l'utente sugli effetti nocivi dell'esposizione ai raggi UV, con un modulo che il cliente firma alla prima seduta e che il centro conserva in copia. Il secondo è la cartellonistica fissa: devono essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, contenenti indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, precauzioni e divieti. I due documenti non si sostituiscono: l'informativa firmata resta agli atti del centro, il cartello deve restare esposto in modo permanente.
La scheda individuale del cliente
Oltre all'informativa, ogni cliente deve avere una scheda personale che riporta, seduta dopo seduta, la dose di raggi UV assorbita, calcolata in base al tempo di esposizione indicato dal costruttore per quell'apparecchio. Non esiste un tempo fisso in minuti valido per tutte le macchine: il limite è la dose, non il minutaggio, e va rispettato seguendo la tabella fornita dal produttore. È opportuno che il centro ne trattenga copia, per i controlli e per i casi in cui il cliente non la riporti alle sedute successive.
DPI per cliente e operatore
Per il cliente è obbligatorio l'uso di occhialini protettivi, monouso o riutilizzabili purché puliti e sanificati prima di ogni uso, oltre a un lenzuolino monouso sulle superfici di contatto con la cute; è vietato applicare oli abbronzanti o creme protettive prima della seduta. Per l'operatore, l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali rientra tra i rischi da valutare nel documento di valutazione dei rischi previsto dal Testo Unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): non è un adempimento specifico del decreto estetica, ma un obbligo generale del datore di lavoro.
Cosa cambia da Regione a Regione
Qui la legge quadro 1/1990 lascia spazio ai regolamenti regionali, che non sono tutti uguali. In Piemonte, ad esempio, il Regolamento Regionale 7 aprile 2003 n. 6/R impone al gestore di notificare all'ASL l'installazione di ogni apparecchio UV prima dell'uso, di tenere un registro di apparecchio per ciascuna macchina con le ore mensili di utilizzo e ogni intervento di manutenzione (compreso il cambio lampade) eseguito da personale abilitato, e per gli apparecchi di tipo 4 di raccogliere un certificato medico di assenza di controindicazioni da allegare alla scheda del cliente alla prima seduta: qui finisce la competenza dell'estetista e inizia quella del medico, che valuta patologie dermatologiche e interazioni con farmaci fotosensibilizzanti. Prima di aprire un solarium in cabina, verifica se la tua Regione ha un regolamento equivalente: si trova sul sito della Regione, sezione commercio/artigianato, o chiedendo al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della propria ASL.
Cosa controllano le ASL e le sanzioni
In ispezione l'ASL verifica tipicamente: la notifica dell'apparecchio (dove prevista), la targa dati e la conformità CEI della macchina, la presenza dei cartelli, le informative firmate e le schede individuali dei clienti, la fornitura di occhialini e lenzuolini, e il registro di manutenzione. Le sanzioni per le violazioni — uso su un minore, assenza di cartelli o informativa, apparecchio non conforme — sono stabilite dalle leggi regionali che disciplinano l'attività di estetista, non da un'unica norma nazionale: gli importi variano da Regione a Regione e non esiste una tabella unica a cui rimandare. Per conoscere l'importo applicabile nel proprio territorio bisogna consultare la legge regionale di settore o rivolgersi direttamente allo sportello ASL competente per le attività di estetista.




