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Promozioni di fine anno nel centro estetico: cosa dice la legge su sconti e "2x1"

Prezzo precedente obbligatorio, divieto di sconti fittizi: cosa possono scrivere i centri estetici nelle offerte di fine anno secondo il Codice del Consumo.

Promozioni di fine anno nel centro estetico: cosa dice la legge su sconti e "2x1"
In breve
  • L'art. 17-bis del Codice del Consumo impone di indicare il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti ogni annuncio di sconto
  • La norma si applica alla vendita di beni (prodotti cosmetici), non espressamente ai servizi come i trattamenti in cabina
  • Anche per i servizi restano valide le regole generali su pratiche commerciali scorrette (artt. 20-23), che vietano sconti su prezzi mai realmente praticati
  • L'AGCM ha già sanzionato aziende per prezzi di riferimento fittizi: il principio vale anche per un centro estetico che pubblicizza '2x1' o 'sconto 50%'

Chi prepara le promozioni di fine anno - "2x1" sul pacchetto trattamenti, "sconto 50%" sui prodotti in vetrina, offerte lampo sui social - deve rispettare regole precise del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Non sono adempimenti burocratici astratti: un annuncio scorretto espone il centro a una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente per le pratiche commerciali scorrette.

Il prezzo precedente: la regola dei 30 giorni

Dal 2 aprile 2023 è in vigore l'articolo 17-bis del Codice del Consumo, introdotto dal recepimento della direttiva Omnibus (D.Lgs. 26/2023). La regola, in sintesi, è questa: ogni volta che si comunica uno sconto, accanto al prezzo scontato va indicato anche il prezzo precedente, definito come il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori nei trenta giorni che precedono l'inizio della riduzione.

Fanno eccezione i prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni, per i quali va comunque indicato il periodo di riferimento del prezzo precedente, e i prodotti agricoli e gli alimentari deperibili.

Un dettaglio tecnico importante per chi lavora in cabina: l'art. 17-bis del Codice del Consumo regola esclusivamente la vendita di beni e non si applica alla fornitura di servizi, anche online. Questo significa che l'obbligo del doppio prezzo nella forma prevista dalla norma riguarda in modo diretto i prodotti cosmetici venduti al banco, non i trattamenti erogati in cabina come prestazioni di servizio.

Le regole valgono comunque per tutte le promozioni

L'assenza di un obbligo specifico sui servizi non significa however che per i trattamenti tutto sia permesso. Restano applicabili le norme generali sulle pratiche commerciali scorrette, idonee a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L'induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche.

L'AGCM ha già sanzionato aziende per sconti costruiti su prezzi "civetta" mai realmente praticati. In un caso recente relativo a un e-commerce, l'Autorità ha contestato che il prezzo di riferimento non rappresentava il prezzo abitualmente praticato ai consumatori: in molti casi non risultava mai applicato; in altri era stato applicato in modo del tutto marginale. Il principio vale anche per un centro estetico: uno sconto del 50% ha senso solo se il prezzo "pieno" indicato era davvero quello applicato ai clienti nel periodo precedente.

Cosa fare in pratica per le offerte di fine anno

  • Per i prodotti cosmetici in promozione, verificare e tenere traccia del prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, da esporre accanto al prezzo scontato.
  • Per i pacchetti trattamenti ("2x1", sconti su percorsi), evitare di indicare un prezzo di partenza mai realmente praticato ai clienti: deve essere verificabile, ad esempio tramite listino precedente o scontrini.
  • Indicare sempre con chiarezza la durata dell'offerta.
  • Conservare la documentazione dei prezzi applicati nei mesi precedenti, utile in caso di contestazione.

Dove approfondire

Il testo dell'articolo 17-bis e le FAQ ufficiali sono pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (mimit.gov.it). Per le pratiche commerciali scorrette, la disciplina generale (artt. 20-23 del Codice del Consumo) e i provvedimenti dell'AGCM sono consultabili sul sito dell'Autorità (agcm.it).

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