Formazione obbligatoria per estetiste: quali corsi servono davvero e ogni quanto
Qualifica professionale, sicurezza sul lavoro e corsi sugli apparecchi: tre obblighi diversi, con ore, validità e scadenze da conoscere per non rischiare in un controllo.

- <parameter name="item">La qualifica di estetista (L. 1/1990) richiede un corso regionale di due anni
- minimo 900 ore annue
- più un anno di specializzazione o di inserimento in impresa
Chi gestisce un centro estetico deve tenere in regola tre pratiche distinte, spesso confuse tra loro: la qualifica professionale che abilita a esercitare, la formazione sulla sicurezza sul lavoro (per il titolare e per i dipendenti) e, dove previsti, i corsi per l'uso di specifiche apparecchiature, materia regionale. Mancano anche solo uno di questi tre pezzi e in caso di controllo il rischio non è teorico.
I tre piani da non confondere
Il primo piano riguarda la professione: senza qualifica non si può aprire né fare da responsabile tecnico. Il secondo riguarda il datore di lavoro e i dipendenti in quanto lavoratori, a prescindere dal settore: è il Testo Unico sicurezza con le sue regole uguali per un centro estetico, un negozio o un ufficio. Il terzo riguarda l'uso di certi apparecchi in cabina, dove intervengono le singole Regioni con leggi proprie.
1. La qualifica professionale per esercitare
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista. In alternativa, la legge ammette un anno di attività lavorativa qualificata come dipendente.
Attenzione alle qualifiche regionali diverse dalla L. 1/1990, come "operatore del benessere": secondo Confestetica questa qualifica non rende un'estetista abilitata: è un percorso diverso da quello statale stabilito dalla Legge 1/1990, che permette di iscriversi alla triennale in estetica ma non di esercitare autonomamente.
Il responsabile tecnico
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA contestualmente alla SCIA. In caso di assenza, l'impresa può indicare come responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o collaboratore con esperienza non inferiore a tre anni, comunicandolo tempestivamente a SUAP e Camera di Commercio.
I programmi di dettaglio e gli enti autorizzati a erogare il corso di qualifica sono stabiliti da ciascuna Regione: l'Emilia-Romagna, ad esempio, ha disciplinato la materia con la delibera di Giunta regionale n. 186/2021, "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della l. n. 1/1990 e ss.mm.ii." Prima di iscriversi a un corso va quindi controllato l'atto della propria Regione, non solo la legge nazionale.
2. La sicurezza sul lavoro: titolare e dipendenti
Dal 24 maggio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza, che ha accorpato gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016. È stato previsto un periodo transitorio di un anno, fino al 24 maggio 2026, durante il quale è stato possibile effettuare i corsi secondo le precedenti normative.
Il titolare (datore di lavoro)
La formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. I datori di lavoro dovranno effettuare il corso entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Accordo, entro e non oltre il 24 maggio 2027. L'aggiornamento è quinquennale: per il datore di lavoro il nuovo accordo stabilisce che deve frequentare un corso di aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore, frequentabile anche in modalità e-learning. Nei centri estetici più piccoli, dove spesso il titolare svolge anche il ruolo di RSPP di se stesso, una fonte di settore segnala una durata diversa dell'aggiornamento per questa figura specifica: per mantenere valida l'abilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale, con durata minima fissata in 8 ore. Prima di affidare l'incarico conviene far chiarire al formatore quale delle due ipotesi riguarda la propria posizione.
I dipendenti
Il modulo di formazione generale sulla sicurezza ha una durata non inferiore a 4 ore, con contenuti che non variano in base alle caratteristiche dell'azienda né dipendono dal settore. A questo si aggiunge la formazione specifica, che varia secondo la classificazione di rischio del codice ATECO dell'impresa: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. La classe di rischio del proprio codice ATECO va verificata con il formatore o il consulente del lavoro, perché determina anche quale percorso seguire. Una novità importante dell'Accordo 2025 riguarda il momento in cui va fatta: i corsi devono essere completati dal lavoratore prima che sia adibito alla propria mansione, mentre il precedente accordo del 2011 consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall'assunzione. Per l'aggiornamento, resta confermato l'aggiornamento quinquennale di 6 ore, valido per tutti i livelli di rischio.
Il rappresentante dei lavoratori (RLS)
Dove è nominato, la durata della formazione per RLS rimane di 32 ore, mentre l'aggiornamento, per le aziende con meno di 15 dipendenti, è obbligatorio, ma le modalità esecutive sono rimesse alla contrattazione collettiva.
Validità degli attestati
Un punto spesso frainteso riguarda dove valgono i corsi: l'accreditamento regionale dei soggetti formatori è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma dove è stato ottenuto, mentre gli attestati di formazione emessi conformemente all'Accordo 59/2025 sono validi su tutto il territorio nazionale. Significa che il corso frequentato in una Regione resta valido anche se ci si trasferisce o si apre un secondo centro altrove.
Primo soccorso e antincendio
Accanto a questi percorsi restano obbligatori, con normative proprie e distinte, il corso di primo soccorso aziendale (disciplinato dal DM 388/2003, con durate differenziate secondo il gruppo di appartenenza dell'azienda) e il corso per gli addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze, la cui durata dipende dal livello di rischio incendio attribuito ai locali del centro. Le ore esatte e la periodicità di aggiornamento per queste due figure vanno verificate con l'organismo formatore sulla base della classificazione specifica della propria attività, perché un errore di inquadramento rende il corso non valido ai fini dell'obbligo.
3. I corsi sugli apparecchi: materia regionale
L'uso di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche in cabina non è regolato da un'unica norma nazionale, ma da leggi e regolamenti regionali sull'attività di estetista: la Lombardia, ad esempio, ha un proprio regolamento attuativo della L. 1/1990 che disciplina l'attività sul territorio. Per sapere quali apparecchi richiedono un corso specifico, quante ore e chi lo rilascia, occorre consultare la legge regionale sull'estetica della propria Regione, non un elenco nazionale: alcune apparecchiature, inoltre, restano per legge di competenza esclusivamente medica a seconda del tipo e dell'effetto prodotto sulla cute, e su questo confine l'estetista non può sostituirsi al medico.
Come si dimostra in caso di controllo
In caso di ispezione la documentazione da avere a disposizione è: l'attestato di qualifica di estetista e, per il responsabile tecnico, la prova dell'iscrizione al REA; gli attestati di formazione sicurezza del titolare e di ciascun dipendente, con le date di scadenza dell'aggiornamento quinquennale; gli attestati di primo soccorso e antincendio in corso di validità. Senza questi documenti, o con corsi scaduti, il centro non è in regola indipendentemente dalla qualità del lavoro svolto in cabina.




