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Controllo ASL nel centro estetico: cosa verificano e i documenti da avere pronti

Guida pratica ai controlli ASL nei centri estetici: cosa verificano, i documenti obbligatori per voce, le sanzioni e la checklist da stampare.

Controllo ASL nel centro estetico: cosa verificano e i documenti da avere pronti
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In breve
  • Una proposta di legge nazionale (A.C. 4350) prevede sanzioni più alte e specifiche per violazioni su apparecchi e minori
  • ma non è ancora in vigore

Se gestisci un centro estetico, la prima cosa da sapere è questa: prima che arrivi un controllo, raccogli in una cartellina (fisica o digitale) SCIA, qualifica del responsabile tecnico, attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, libretti degli apparecchi, registro di sterilizzazione, schede di sicurezza dei prodotti, documentazione sui rifiuti, informativa privacy e attestati di formazione. È quello che un'ispezione chiede di vedere, e averlo pronto evita prescrizioni e tempi morti.

Chi controlla e su quali basi

La legge quadro è la legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina a livello nazionale l'attività di estetista. La legge subordina l'apertura di un centro alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare allo sportello unico del Comune, e impone che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

Ma i requisiti dei locali, gli orari, le modalità di autorizzazione e soprattutto la vigilanza sono materia regionale e comunale: ogni Regione ha una propria legge di attuazione (ad esempio il Lazio con la legge regionale 33/2001, le Marche con una propria normativa) e ogni Comune un proprio regolamento. Prima di qualsiasi controllo, verifica la legge regionale del tuo territorio: i moduli, i tempi e talvolta gli importi delle sanzioni cambiano da Regione a Regione.

Chi effettua materialmente il controllo non è solo la ASL. Secondo quanto riportato da Confestetica, la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni della legge 1/1990 viene esercitata dalle Aziende Sanitarie Locali, dalla Commissione provinciale per l'artigianato e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento (vigili urbani, carabinieri, ecc.). In pratica, oltre all'ASL possono presentarsi i vigili urbani o la Guardia di Finanza, a seconda di cosa si sta verificando (igiene sanitaria, abusivismo, fisco).

Cosa guarda l'ispettore, voce per voce

Autorizzazione e SCIA

Il controllo verifica che l'attività sia stata regolarmente avviata con la segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello unico comunale. Documento da avere pronto: copia della SCIA protocollata e, se richiesta dal Comune, l'autorizzazione o la ricevuta dello sportello unico.

Qualifica del responsabile tecnico e del personale

La legge prevede che il responsabile tecnico sia in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita tramite i percorsi regionali previsti dalla normativa, e che sia iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA). Documento da avere pronto: attestato di qualifica del responsabile tecnico e, per ogni addetto che esegue trattamenti, l'attestato equivalente. Ricorda che la sola qualifica permette di lavorare come dipendente o collaboratrice, mentre per aprire un centro a proprio nome serve l'abilitazione, e gestire un centro senza abilitazione o senza un direttore tecnico abilitato è esercizio abusivo.

Idoneità igienico-sanitaria dei locali

È l'elemento di competenza diretta dell'ASL: i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali sono definiti dal regolamento comunale, sulla base dei principi della legge 1/1990 e della legge regionale. Documento da avere pronto: l'attestazione o il verbale di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL al momento dell'apertura, e ogni eventuale aggiornamento successivo a modifiche dei locali.

Apparecchi elettromeccanici

La legge 1/1990 elenca in allegato gli apparecchi che l'estetista può utilizzare e i relativi limiti tecnici: ad esempio il vaporizzatore con vapore non surriscaldato, il disincrostante con intensità non superiore a 4 mA, gli apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore a un'atmosfera, le lampade abbronzanti UV-A. Qualsiasi apparecchio che superi questi limiti o agisca in profondità sui tessuti non rientra nelle competenze dell'estetista ed è di esclusiva pertinenza medica. Documento da avere pronto: libretti di uso e manutenzione di ogni apparecchio, con le date degli ultimi controlli tecnici, e la scheda che ne attesti la conformità ai limiti di legge.

Prodotti cosmetici e scadenze

I prodotti utilizzati devono rientrare nella definizione di cosmetico della normativa vigente ed essere impiegati nei limiti dichiarati in etichetta. Documento da avere pronto: schede tecniche e di sicurezza dei prodotti professionali, con le date di scadenza verificabili sui lotti in uso.

Registro di sterilizzazione

Per gli strumenti riutilizzabili che vengono a contatto con la cute va tenuta traccia dei cicli di sterilizzazione. Documento da avere pronto: il registro con data, operatore, strumenti trattati e parametri del ciclo, conservato in cabina e aggiornato a ogni utilizzo.

Rifiuti

Gli scarti che provengono da trattamenti con strumenti monouso o taglienti (aghi, lame) vanno gestiti secondo le regole sui rifiuti applicabili all'attività, diverse da quelle dei rifiuti domestici. Documento da avere pronto: contratto con la ditta di smaltimento e i formulari di conferimento, se previsti dal tipo di rifiuto prodotto.

Cartelli obbligatori

Nei locali dove si svolge l'attività deve essere esposto un avviso che richiami l'attenzione del cliente sulle possibili controindicazioni di alcune prestazioni per particolari soggetti, nel modello previsto dalla Regione. Documento da avere pronto: il cartello affisso in modo visibile al pubblico, conforme al modello regionale.

Formazione e aggiornamento

Vanno conservati gli attestati dei corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, obbligatori per chi ha conseguito la qualifica con percorsi transitori o per adeguamenti normativi specifici (ad esempio per trattamenti particolari come la dermopigmentazione). Documento da avere pronto: attestati di partecipazione con data, ente erogatore e contenuti del corso.

Privacy

Il centro tratta dati sensibili sulla salute e sull'aspetto fisico dei clienti nelle schede trattamento: va garantita un'informativa e un trattamento conforme alla normativa privacy. Documento da avere pronto: informativa firmata dal cliente e, se presenti, le procedure interne di conservazione delle schede.

Come si svolge il controllo

Gli ispettori ASL si presentano solitamente senza preavviso, mostrano un documento di riconoscimento e chiedono di accedere ai locali e alla documentazione. Verificano lo stato igienico delle superfici e degli strumenti, la presenza del responsabile tecnico, la corrispondenza tra apparecchi in uso e libretti, la tenuta del registro di sterilizzazione. Al termine viene redatto un verbale che riporta quanto rilevato.

Cosa succede in caso di irregolarità

Se vengono riscontrate mancanze non gravi (ad esempio documentazione da aggiornare), l'esito tipico è una prescrizione con un termine per mettersi in regola, al termine del quale può seguire una verifica di adeguamento. Per le violazioni più rilevanti scatta la sanzione amministrativa pecuniaria, e nei casi più gravi la sospensione dell'attività.

Sugli importi delle sanzioni, la legge 1/1990 nella sua formulazione riporta cifre storiche convertite in euro: secondo quanto riportato da Confestetica, nei confronti di coloro che esercitino l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla legge sarà inflitta, dall'autorità regionale competente, la sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00 euro, mentre chi eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione comunale rischia, con le stesse procedure, la sanzione amministrativa da 516,00 a 1.032,00 euro.

Questi importi, però, non sono gli unici applicabili: alcune Regioni hanno fissato proprie sanzioni, più alte e differenziate per tipo di violazione. Nelle Marche, ad esempio, per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore o della qualifica professionale di estetista la sanzione va da 1.000 a 5.000 euro, mentre per lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio va da 500 a 1.000 euro. Verifica quindi sempre la legge regionale del tuo territorio prima di fare affidamento solo sugli importi nazionali.

È in discussione alla Camera una proposta di riforma complessiva del settore (A.C. 4350) che prevede, tra l'altro, sanzioni da 3.000 a 10.000 euro per violazioni sui requisiti igienico-sanitari o sugli apparecchi, con sequestro dell'attrezzatura, e da 12.000 a 30.000 euro per violazioni sulle disposizioni relative a tatuaggi e piercing su minori, oltre a sanzioni interdittive come la sospensione temporanea, da 1 a 6 mesi, dell'iscrizione nel registro delle imprese in caso di reiterazione dell'illecito. Si tratta di una proposta non ancora approvata: la legge 1/1990 resta quella in vigore, ma vale la pena tenerla d'occhio perché cambierebbe in modo sostanziale il regime sanzionatorio.

Checklist da stampare

  • Copia SCIA protocollata presso lo sportello unico comunale
  • Attestato di qualifica del responsabile tecnico e iscrizione REA
  • Attestati di qualifica di tutti gli addetti ai trattamenti
  • Attestazione/verbale di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dalla ASL
  • Libretti di uso e manutenzione di ogni apparecchio elettromeccanico
  • Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti cosmetici in uso, con scadenze verificate
  • Registro di sterilizzazione aggiornato
  • Contratto e formulari con la ditta di smaltimento rifiuti
  • Cartello informativo sulle controindicazioni esposto al pubblico, secondo il modello regionale
  • Attestati di formazione e aggiornamento professionale
  • Informativa privacy firmata dai clienti e procedura di conservazione delle schede trattamento

Per il dettaglio dei requisiti e degli importi applicabili nella propria Regione, il riferimento è la legge regionale di attuazione della legge 1/1990 e il regolamento del Comune dove ha sede il centro, reperibili sul sito del Consiglio regionale o dell'ufficio SUAP comunale.

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