Normative · Milano

Claim cosmetici: le regole UE per non promettere l'impossibile in cabina

Al Congresso Agorà 2026 due docenti di Cosmetologia hanno chiarito cosa si può e non si può dire di un cosmetico, con esempi utili a chi lo vende in centro estetico.

Milan, Italy: Exterior view of Duomo Milano
Foto d'archivio · Foto CEphoto, Uwe Aranas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
In breve
  • Il tema è stato trattato nelle sessioni AIDECO al Congresso Agorà 2026 (Milano, 15-17 ottobre)

Quando un cosmetico viene presentato come se potesse sostituire un trattamento medico-estetico, chi lavora in cabina rischia di trovarsi a ripetere ai clienti promesse che la legge non consente. Il tema è stato affrontato nelle sessioni organizzate da AIDECO (Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia) al Congresso Agorà 2026, svoltosi a Milano dal 15 al 17 ottobre presso l'Allianz MiCo South. A illustrare esempi concreti di comunicazione corretta e scorretta sono state Alessandra Vasselli e Claudia Riccardi, entrambe docenti di Cosmetologia applicata all'Università Cattolica.

Le sei regole del regolamento UE 655/2013

La comunicazione commerciale di un cosmetico non è lasciata alla libera interpretazione di chi lo produce o di chi lo vende. Il Ministero della Salute ricorda che i criteri comuni stabiliti dalla Commissione europea per la giustificazione delle dichiarazioni o claims che possono essere utilizzati per i prodotti cosmetici sono sei: conformità alle norme, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza, decisioni informate. Lo scopo, spiega sempre il Ministero, è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici.

Cosa non si può dire

Durante gli interventi sono stati portati esempi pratici legati a ingredienti oggi diffusi nei listini professionali. Per le spicole esfolianti, un messaggio corretto ne spiega origine e funzione, mentre è scorretto parlare di «filler iniettabili» o «microchirurgia estetica» invitando a rinunciare al medico — espressione che, come ha osservato Riccardi, «oltre a essere vietata per legge, il cosmetico non può fare». Per i peptidi che imitano l'azione della tossina botulinica, è accettabile dire che un prodotto aiuta a distendere le microrughe, non che è «il vero botox in crema». Per gli esosomi non si può promettere di «bloccare l'invecchiamento» o parlare di «terapia genica domiciliare».

La ricaduta per chi lavora in cabina

Per chi consiglia o vende questi prodotti, la prassi indicata dalle relatrici è non andare oltre quanto scritto dal produttore: se un'azienda fornitrice presenta un trattamento con toni miracolistici, l'estetista può chiedere all'informatore scientifico la documentazione a supporto del claim oppure orientarsi su un altro prodotto. Ripetere in vetrina o durante la consulenza un'affermazione non sostanziata espone infatti anche chi vende, non solo il produttore, alle conseguenze previste dal Codice del Consumo per la pubblicità ingannevole.

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