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Apparecchi vietati nei centri estetici: cosa dice la Legge 1/1990 e i decreti attuativi

La Legge 1/1990 non vieta apparecchi per nome: elenca tassativamente quelli ammessi, con limiti tecnici precisi. Tutto il resto è attività sanitaria.

Apparecchi vietati nei centri estetici: cosa dice la Legge 1/1990 e i decreti attuativi
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In breve
  • La sentenza del Consiglio di Stato n. 1471/2014 ha inciso sui limiti di laser e luce pulsata per la depilazione estetica

Chi cerca "quali apparecchi sono vietati alle estetiste" parte da una premessa sbagliata: la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 non contiene un elenco di divieti, ma un elenco tassativo di apparecchi consentiti. Tutto ciò che non vi compare, o che supera i parametri tecnici indicati, non può essere usato in un centro estetico perché rientra nell'attività sanitaria, riservata a medici e professionisti sanitari abilitati.

Cosa dice la legge: attività estetica vs attività sanitaria

L'articolo 1 della legge definisce il perimetro dell'attività di estetista: "l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti", e specifica che tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge. Qualsiasi trattamento o apparecchio che esuli da questa definizione - perché agisce in profondità sui tessuti, perfora la cute in modo non superficiale o produce effetti terapeutici - non è attività estetica ma sanitaria.

L'elenco degli apparecchi consentiti e i relativi limiti

L'allegato alla legge, aggiornato dal regolamento di attuazione (DM 12 maggio 2011, n. 110) e successivamente dal decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, fissa per ogni categoria soglie tecniche precise, oltre le quali l'apparecchio non può essere utilizzato da un'estetista:

Apparecchio Limite previsto
Disincrostante per pulizia intensità non superiore a 4 mA
Apparecchi per aspirazione dei comedoni aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule di non oltre un centimetro di diametro
Doccia filiforme e atomizzatore pressione non superiore ad una atmosfera
Apparecchi per massaggio ad aria e idrico pressione non superiore ad una atmosfera
Ionoforesi estetica intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

Rientrano nell'elenco anche vaporizzatori, rulli e vibratori elettrici, scaldacera, attrezzature per manicure e pedicure, apparecchi per massaggio aspirante e pressomassaggio, elettrostimolatori ad impulsi e lampade abbronzanti UV-A.

Il caso della fotodepilazione e del laser

Un punto delicato riguarda le apparecchiature a luce pulsata e il laser per depilazione estetica. Fino al 2014 erano soggette a limiti rigidi, poi superati: le modifiche sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute, nell'ambito dell'iter di riesame avviato a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01471/2014, per effetto della quale erano decadute le limitazioni stabilite dal DM 110/2011 relativamente alle apparecchiature a luce pulsata per fotodepilazione e al laser per la depilazione estetica. Il decreto 206/2015 ha quindi ridefinito i parametri tecnici consentiti (lunghezze d'onda e temperature di raffreddamento della cute), restando comunque un ambito con margini tecnici stretti che un centro estetico deve rispettare.

Anche il dermografo per micropigmentazione rientra tra gli apparecchi utilizzabili, ma solo nel rispetto delle cautele d'uso e delle modalità di esercizio, con l'obbligatoria osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della Sanità dedicate.

Cosa resta fuori dall'attività estetica

Non comparendo nell'elenco allegato alla legge, restano fuori dalla competenza dell'estetista e sono riservati a medici o professionisti sanitari gli apparecchi e le tecniche che agiscono in profondità sui tessuti, perforano la cute oltre i limiti indicati o producono effetti terapeutici: tra questi, le apparecchiature elettromedicali destinate a finalità diagnostico-terapeutiche, distinte da quelle estetiche proprio in base a potenze e frequenze d'impiego secondo la normativa tecnica di settore.

Riferimenti utili

Il testo integrale della legge e dell'allegato aggiornato è consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e su quello di Confestetica. Il decreto 206/2015 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015. Per dubbi su casi specifici, le associazioni di categoria (Confestetica, CNA Benessere, Confartigianato Benessere) offrono consulenza ai propri iscritti.

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