Controlli ASL nei centri estetici: documenti da avere pronti e sanzioni più comuni
Guida pratica ai controlli ASL nei centri estetici: documenti obbligatori, igiene, rifiuti, apparecchiature e sanzioni previste dalla Legge 1/1990.

- L'ASL verifica senza preavviso locali, apparecchiature e documentazione del centro
- Elenco dei documenti da tenere sempre a portata di mano durante un'ispezione
- Sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della Legge 1/1990
- Un check-up preventivo riduce il rischio di contestazioni
Chi gestisce un centro estetico può ricevere una visita ispettiva dell'ASL (o dei NAS) senza preavviso: l'autorità sanitaria locale è quella che controlla la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, mentre il Comune resta l'ente che rilascia l'autorizzazione iniziale tramite SCIA. L'ASL territoriale è l'autorità che controlla, mentre il Comune rilascia l'autorizzazione iniziale tramite SCIA. A livello regionale, le ASL effettuano accertamenti sull'idoneità igienico-sanitaria di locali e apparecchiature e sull'idoneità sanitaria degli operatori, come previsto dalle leggi regionali di recepimento della Legge 1/1990 Le aziende sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, effettuano accertamenti e controlli sull'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici impiegati, nonché sull'idoneità sanitaria degli operatori addetti.
I documenti da tenere a portata di mano
L'elenco tipico richiesto durante un controllo comprende Autorizzazione Comunale/DIA, elenco delle attrezzature ad uso estetico presenti nel centro, nomina del direttore tecnico, diploma di estetista della titolare e delle dipendenti, SCIA, oltre a Documento di Valutazione dei Rischi, attestato di Primo Soccorso di 12 ore, schede di manutenzione delle attrezzature, certificato di conformità delle attrezzature (D.M. 206/2015), attestati dei corsi per l'utilizzo delle tecnologie e protocollo di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione.
Igiene, sterilizzazione e rifiuti
Sul fronte igiene, l'ispettore verifica le procedure di sterilizzazione degli strumenti riusabili: sterilizzazione strumenti riusabili in autoclave Classe B (134°C, 18 minuti) o calore secco. Viene controllata anche la gestione dei rifiuti speciali: i rifiuti speciali devono avere codici CER e ditta autorizzata, con i formulari di identificazione rifiuti archiviati per 5 anni.
Apparecchiature: solo quelle previste dall'allegato
La Legge 1/1990 limita l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche: l'articolo 10 della Legge n. 1/1990 individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e le cautele d'uso degli strumenti ammessi, e negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge.
Le sanzioni previste dalla Legge 1/1990
L'articolo 12 della Legge 1/1990 fissa due fattispecie principali, come riporta il regolamento comunale di Cuneo: chi esercita l'attività di estetista senza possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n.1/1990 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516 euro a un massimo di 2.582 euro. Le sanzioni relative alla mancanza di SCIA o ad altre violazioni, così come quelle per carenze igienico-sanitarie, sono invece irrogate dal Comune competente con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e il loro importo varia in base al regolamento comunale di igiene e sanità adottato da ciascun Comune: per questo motivo è necessario controllare il testo in vigore presso il proprio Comune prima di quantificare il rischio.
Come prepararsi: check-up preventivo
Un controllo interno periodico dovrebbe verificare che documenti e registri siano aggiornati e firmati, che le procedure di sterilizzazione e smaltimento rifiuti siano tracciate per iscritto e non solo eseguite, e che ogni apparecchiatura in cabina sia tra quelle ammesse dall'allegato alla Legge 1/1990, con relativo certificato di conformità e scheda di manutenzione.
Informazioni pratiche
- Riferimento normativo nazionale: Legge 1/1990, articoli 6, 10 e 12.
- Ente competente per i controlli: ASL/ATS territoriale; sanzioni irrogate dal Comune.
- Documentazione sempre reperibile in sede: SCIA, planimetria, diplomi, DVR, attestato primo soccorso, registro sterilizzazione, FIR rifiuti, certificati di conformità apparecchiature.
- Per gli importi esatti delle sanzioni per carenze igienico-sanitarie, consultare il regolamento comunale di igiene e sanità del proprio Comune, disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).



