Radiofrequenza estetica: limiti di potenza per legge e formazione richiesta
Legge 1/90 e DM 206/2015 fissano potenza, frequenza e corrente ammesse per la radiofrequenza in cabina estetica: i numeri e cosa verificare nel manuale.

- La legge 1/90 include la radiofrequenza resistiva o capacitiva tra gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, escludendo finalità terapeutiche
- Il DM 110/2011 e il DM 206/2015 fissano le schede tecniche con potenza, frequenza e corrente massime ammesse per l'uso in cabina
- Resistiva fino a 25 W, capacitiva fino a 50 W, corrente nei manipoli non oltre 1 A, frequenza tra 400 e 1.500 kHz
- La formazione sugli apparecchi elettromeccanici è parte obbligatoria del percorso di qualifica regionale per estetista, non un corso separato imposto a livello nazionale
Chi cerca un corso "abilitante" specifico per la radiofrequenza, separato dalla qualifica di estetista, non lo trova: la formazione sull'uso di questi apparecchi è parte del percorso regionale che porta alla qualifica professionale, mentre i limiti tecnici che distinguono l'uso estetico da quello medico sono fissati da due decreti ministeriali con numeri precisi di potenza, corrente e frequenza.
Cosa dice la legge
La radiofrequenza rientra tra gli apparecchi elettromeccanici che la normativa riconosce come di competenza dell'estetista. L'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 elenca tra gli apparecchi per uso estetico quelli per il "trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza resistiva o capacitiva". La stessa legge, all'articolo 1, chiarisce il confine con l'ambito medico: sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
A rendere operativa questa distinzione sono due decreti ministeriali. Il D.M. 12 maggio 2011, n. 110 è il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, mentre un successivo decreto del 2015 (n. 206) ha aggiornato le schede tecniche di dettaglio per ciascun apparecchio, radiofrequenza compresa.
I limiti di potenza
Le schede tecniche distinguono due tipologie di apparecchio, con soglie diverse:
| Apparecchio | Potenza massima | Corrente massima nei manipoli | Frequenza ammessa |
|---|---|---|---|
| Radiofrequenza resistiva | 25 W | 1 A | 400 – 1.500 kHz |
| Radiofrequenza capacitiva | 50 W | 1 A | 400 – 1.500 kHz |
La scheda indica come limite della potenza emessa 25 watt per il resistivo e 50 watt per il capacitivo, con un campo di frequenza ammesso compreso tra 400 e 1.500 kilohertz. In ogni caso la corrente massima che può scorrere nei manipoli, quindi nei tessuti del cliente, è pari a 1A. Lo stesso regolamento ricorda che l'utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici: non devono essere pertanto vantati effetti di tipo curativo.
Sopra queste soglie si entra nel campo medico: un sistema destinato a finalità mediche rientra nel Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR), mentre un'apparecchiatura per uso esclusivamente estetico ricade nella Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e nella Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.
La formazione richiesta
Non esiste, a livello nazionale, un corso separato e obbligatorio dedicato solo alla radiofrequenza: la materia è compresa nel percorso di qualifica per estetista. Tra le materie previste dai programmi dei corsi regionali figurano gli apparecchi elettromeccanici, e i corsi accreditati dagli enti di formazione legati a CNA includono moduli specifici: tra i contenuti compare l'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico. Alcune Regioni prevedono inoltre aggiornamenti periodici per chi è già in attività: a titolo di esempio, in Toscana CNA Siena segnala un corso della durata di 20 ore rivolto a coloro che esercitano attività di estetica e che ogni 5 anni devono effettuare un aggiornamento relativo alle competenze dell'area igienico-sanitaria.
Cosa verificare nel manuale del macchinario
Prima di acquistare o utilizzare un apparecchio a radiofrequenza in un centro estetico è opportuno controllare nella dichiarazione di conformità e nel manuale: la marcatura CE con riferimento alla direttiva bassa tensione e non al regolamento sui dispositivi medici; la potenza massima dichiarata, che per la tipologia resistiva non deve superare i 25 W e per quella capacitiva i 50 W; la frequenza di lavoro, compresa tra 400 e 1.500 kHz; la corrente massima erogabile ai manipoli, non oltre 1 A. L'assenza di queste indicazioni, o la presenza di valori superiori, segnala un apparecchio di pertinenza medica, non utilizzabile in un centro estetico senza personale sanitario.
Informazioni pratiche
- Normativa di riferimento: legge 4 gennaio 1990, n. 1; D.M. 12 maggio 2011, n. 110; D.M. 206/2015 (schede tecniche aggiornate).
- Formazione: compresa nei percorsi regionali di qualifica per estetista (es. corsi da 600 a 1.800 ore erogati da enti accreditati come CNA fo.er); aggiornamenti periodici regolati a livello regionale.
- In caso di dubbi su un apparecchio già in uso, il manuale e la dichiarazione di conformità del produttore restano il primo documento da controllare.



