Rinnovo autorizzazione sanitaria per apparecchi estetici: quando e come farlo
Non esiste un vero rinnovo periodico: la SCIA iniziale va aggiornata con comunicazioni ad ASL e SUAP ogni volta che cambiano apparecchi o locali.

- L'attività estetica si avvia con SCIA al SUAP, non con un'autorizzazione a scadenza fissa
- Ogni nuovo apparecchio elettromeccanico va comunicato con schede tecniche e marchio CE
- Variazioni di locali, titolarità o attività richiedono una nuova SCIA
- Le regole di dettaglio (termini, moduli) sono fissate dal regolamento del singolo Comune: va sempre verificato lo sportello locale
Chi gestisce un centro estetico spesso si chiede quando scade l'autorizzazione sanitaria e come si rinnova. La risposta, verificata su più sportelli SUAP e ASL territoriali, è che per l'attività di estetista non esiste un'autorizzazione sanitaria con scadenza periodica come per alcune strutture sanitarie: il regime è quello della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare una volta all'apertura e da aggiornare solo quando cambiano le condizioni dichiarate.
La SCIA iniziale, non un'autorizzazione a tempo
Secondo quanto indicato da ASL CN2 in Piemonte, ogni operatore che intenda avviare un'attività di estetica o acconciature invia allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata da un'autocertificazione sui requisiti igienico-sanitari di locali, impianti e apparecchiature. La stessa fonte precisa che la SCIA deve essere presentata anche nel caso di cambio di titolarità/ragione sociale, variazione significativa (con modifiche di struttura o di tipologia di attività) o cessazione di attività. In pratica, il "rinnovo" di cui si parla spesso nel settore coincide con questi aggiornamenti, non con una scadenza fissa.
Quando serve comunicare i nuovi apparecchi
Il punto che genera più dubbi riguarda laser, luce pulsata, elettroporazione e altri dispositivi elettromeccanici. Come riportato da ASL1 Liguria, nella relazione tecnica allegata alla SCIA vanno indicate schede tecniche e conformità CE delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, sterilizzatori, cappe, e tutti gli apparecchi devono avere marchio CE e libretto di manutenzione, in conformità alle schede tecniche del Decreto interministeriale 206/2015. Molti regolamenti comunali prevedono inoltre un obbligo specifico in caso di acquisto di nuovi apparecchi: a titolo di esempio, il regolamento di Roma stabilisce che il titolare dell'attività di estetista deve comunicare al Municipio competente per territorio l'elenco degli apparecchi impiegati per uso estetico, sia all'atto della richiesta di autorizzazione sia in caso di nuovo acquisto o aggiunta a quelli già dichiarati, inviando la comunicazione per conoscenza alla ASL, entro 30 giorni dalla data di installazione dell'attrezzatura. Attenzione: questo termine è fissato dal regolamento di quel Comune, non è un termine nazionale uniforme, e nel proprio Comune potrebbe essere diverso o assente.
Apparecchi UV e casi particolari
Per i dispositivi che generano raggi ultravioletti, come i solarium, la procedura può prevedere un adempimento aggiuntivo verso l'ASL: le normative regionali citate da ASL CN2 prevedono che nel caso di attività di tatuaggio e piercing o di utilizzo di apparecchiature a raggi UV, le rispettive normative regionali prevedono l'invio di una specifica notifica all'ASL corredata da documentazione tecnica.
Informazioni pratiche
- Dove presentare le comunicazioni: SUAP del Comune dove ha sede il centro estetico (spesso online o via PEC).
- Quando serve una nuova SCIA o comunicazione: acquisto di nuovi apparecchi elettromeccanici, modifiche ai locali, cambio di titolarità o ragione sociale, cessazione attività.
- Documenti tipici da allegare: schede tecniche e dichiarazione di conformità CE dei nuovi apparecchi, planimetria aggiornata se cambiano i locali, libretto di manutenzione.
- Chi controlla: l'ASL territoriale (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), con sopralluoghi di vigilanza indipendenti dalla presentazione della SCIA.
- Riferimento normativo generale: Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e Decreto interministeriale 15 ottobre 2015 n. 206 per l'elenco e le schede tecniche degli apparecchi ammessi.
Prima di muoversi, conviene sempre contattare il SUAP del proprio Comune e l'ASL di competenza per conoscere moduli, termini e documentazione richiesti localmente, perché regolamenti e tempistiche possono variare da un Comune all'altro.



