Cavitazione estetica: la potenza a ultrasuoni consentita e cosa non può fare l'estetista
Il DM 206/2015 regola gli ultrasuoni ad uso estetico: frequenze e potenze diverse da quelle della cavitazione medica. Cosa può fare l'estetista e cosa no.

- La potenza di emissione per i trattamenti superficiali è limitata a 1
- 5 W/cmq fino a 1
- 2 MHz e a 3 W/cmq fino a 3
- 5 MHz
Negli ultimi mesi di questa rubrica abbiamo passato in rassegna, macchinario per macchinario, i limiti normativi degli apparecchi più diffusi in cabina. Chiudiamo la serie con uno dei più venduti e, insieme, dei più equivocati: l'apparecchio a ultrasuoni per la cosiddetta "cavitazione".
Due frequenze, due mondi diversi
Il punto di partenza è distinguere due tecnologie che il marketing confonde volentieri. Da una parte ci sono gli ultrasuoni a bassa frequenza, generalmente compresi tra 22 e 40 kHz, usati per il rimodellamento corporeo e la lisi delle cellule adipose: si tratta di dispositivi elettromedicali, impiegabili solo in ambito medico. Dall'altra ci sono gli ultrasuoni ad alta frequenza per trattamenti superficiali della cute, che sono l'unica categoria regolamentata per l'uso estetico.
Il riferimento normativo è il Decreto 15 ottobre 2015, n. 206, che modifica il DM 12 maggio 2011, n. 110 di attuazione dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico allegato al decreto, gli ultrasuoni rientrano nella Scheda 2A – Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali.
I valori della Scheda 2A-A2
Per la voce A2, la scheda tecnico-informativa ministeriale indica una frequenza di lavoro compresa tra 0.8 MHz e 3.5 MHz, con una potenza di emissione graduata in base alla frequenza: fino a 1,2 MHz il massimo è 1,5 W al cmq, tra 1,2 e 3,5 MHz il massimo sale a 3 W al cmq, come riportano i documenti tecnici diffusi da Confestetica e dalle associazioni di categoria che riproducono il testo ministeriale.
Si tratta quindi di apparecchi che lavorano nell'ordine dei megahertz, con un'azione superficiale sulla cute: nulla a che vedere, per frequenza e profondità di penetrazione, con gli apparecchi a bassa frequenza pubblicizzati per sciogliere il grasso localizzato.
Perché l'adiposità localizzata resta fuori elenco
Il tema non è nuovo. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417/2014, aveva chiesto ai ministeri competenti chiarimenti sull'esclusione dall'elenco degli "stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata". Nonostante questo, con il DM 206/2015 nessuna disposizione è stata introdotta con riferimento agli "stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata". Significa che quella categoria di apparecchi, a oggi, non compare tra quelli utilizzabili dalle estetiste.
Lo stesso Istituto Superiore di Sanità, ricostruendo la vicenda, ha scritto che in assenza di dati certi sulla sicurezza del trattamento, la "cavitazione estetica" a ultrasuoni non è consentita nei centri estetici italiani.
Le controindicazioni da segnalare
Al di là dei limiti di frequenza e potenza, i manuali d'uso degli apparecchi con marcatura CE come dispositivo estetico riportano in genere controindicazioni che vanno comunicate al cliente prima del trattamento: gravidanza, presenza di protesi metalliche o pacemaker, patologie vascolari in atto. Si tratta di indicazioni del fabbricante, non di un elenco fissato dalla legge: motivo in più per leggere sempre la scheda tecnica specifica allegata al proprio apparecchio prima di proporre il trattamento, e per non affidarsi solo alle schede commerciali del distributore.




