Etichetta INCI dei cosmetici professionali: come leggerla per evitare reazioni allergiche alle clienti
Come decifrare l'INCI dei prodotti professionali: ordine degli ingredienti, allergeni obbligatori e novità del Regolamento UE 2023/1545.

- L'INCI è obbligatorio per legge: Regolamento CE 1223/2009, art. 19
- Gli allergeni da fragranza indicati singolarmente erano 24, ora salgono a 80 con il Regolamento UE 2023/1545
- Dal 31 luglio 2026 i prodotti immessi sul mercato devono avere l'etichetta aggiornata con i nuovi allergeni
- Le confezioni con la vecchia etichetta possono restare in vendita/uso fino al 31 luglio 2028
Ogni prodotto cosmetico professionale usato in cabina deve riportare in etichetta l'elenco INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients): è un obbligo previsto dal Regolamento CE 1223/2009, e dal 2023 l'elenco degli allergeni che devono comparire singolarmente si è ampliato in modo rilevante con il Regolamento UE 2023/1545. Per chi lavora in cabina, saperlo leggere correttamente è parte della gestione del rischio con le clienti dalla pelle sensibile.
Come è strutturata l'etichetta INCI
Il Regolamento CE 1223/2009 impone che tutti gli ingredienti di un cosmetico siano elencati in ordine decrescente di concentrazione; sotto l'1% l'ordine può essere libero. I composti odoranti e aromatizzanti compaiono genericamente come "parfum" o "aroma", unitamente alle sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "Altre" dell'allegato III del regolamento.
Gli allergeni obbligatori: da 24 a 80 sostanze
Fino al 2023 l'elenco delle fragranze allergizzanti da indicare singolarmente in etichetta, se sopra soglia, era di 24 voci: i allergeni nei cosmetici passano da 26 (due erano stati poi tolti e l'elenco era diventato di 24) a oltre cento secondo la ricostruzione di Help Consumatori, mentre fonti tecniche di settore parlano di un ampliamento a circa 80 sostanze complessive. Il Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, del 26 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 27 luglio 2023, ha individuato 56 fragranze allergizzanti aggiuntive che hanno chiaramente causato allergie negli esseri umani e che prima non erano soggette all'obbligo di essere indicate singolarmente sull'etichetta.
Le soglie di concentrazione sopra le quali la sostanza va indicata in etichetta restano quelle già note: la concentrazione deve superare lo 0,001% nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01% nei prodotti da sciacquare.
Le tempistiche: cosa succede in cabina da quest'autunno
Il regolamento è entrato in vigore il 16 agosto 2023, ma i prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2026 devono essere conformi al nuovo regolamento, mentre quelli immessi nel periodo precedente potranno ancora circolare fino al 31 luglio 2028. In pratica, da agosto 2026 in poi i nuovi lotti di prodotti professionali che arrivano in cabina devono già riportare in etichetta i 56 allergeni aggiuntivi; i flaconi acquistati prima di questa data, con la vecchia dicitura, restano legittimamente in uso fino al 2028. È quindi probabile trovare in magazzino prodotti con etichette diverse per lo stesso riferimento commerciale.
Cosa deve fare l'estetista prima di un trattamento
Prima di applicare un prodotto su una cliente che dichiara pelle sensibile o storie di allergie, è buona pratica professionale:
- leggere l'intero elenco INCI della confezione in uso, non fare affidamento sulla scheda tecnica del fornitore se non coincide con l'etichetta del lotto;
- verificare la presenza di allergeni da fragranza elencati in allegato III del Regolamento CE 1223/2009;
- in caso di dubbio su una sostanza, consultare la scheda informativa del prodotto fornita dal produttore o distributore, che per legge deve essere disponibile su richiesta;
- annotare nella scheda cliente le sostanze segnalate come problematiche in trattamenti precedenti.
Il testo completo del Regolamento (UE) 2023/1545 e l'elenco aggiornato delle sostanze è consultabile sul sito di EUR-Lex, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188/1 del 27 luglio 2023.



