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Laser e luce pulsata in estetica: cosa può fare l'estetista senza medico nel 2026

Chi può usare laser e IPL in cabina, quali potenze sono consentite senza medico e i rischi di sanzione per chi supera i limiti di legge.

Laser e luce pulsata in estetica: cosa può fare l'estetista senza medico nel 2026
In breve
  • La giurisprudenza recente (Cassazione) ha sollevato dubbi sulla liceità dell'uso di IPL da parte di estetiste
  • con rischio di esercizio abusivo della professione medica

Un'estetista può usare laser e luce pulsata senza un medico solo entro limiti tecnici precisi fissati da due decreti ministeriali, e solo dopo una formazione specifica: superare quei limiti significa uscire dal perimetro dell'attività estetica ed entrare in un ambito riservato ai sanitari, con il rischio di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione medica.

Il decreto 206/2015 e il laser "defocalizzato"

Il riferimento normativo nazionale è il decreto interministeriale che disciplina le apparecchiature utilizzabili nei centri estetici. Il decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 definisce quali apparecchiature elettromeccaniche può utilizzare un'estetista, includendo il laser estetico defocalizzato per la depilazione tra gli strumenti ammessi, a condizione di seguire un corso di formazione dedicato di almeno otto ore, tenuto dal produttore o da un ente competente. I laser di potenza superiore restano invece riservati a un contesto con supervisione medica.

I limiti di potenza per la luce pulsata

Per l'IPL esiste un decreto specifico del Ministero della Salute che fissa una soglia tecnica precisa. Il decreto legge 12/05/2011 del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°163 del 15/07/2011 stabilisce che il personale non medico del settore estetico non ha l'autorizzazione per utilizzare dispositivi per la depilazione ad impulsi luminosi (Luce Pulsata) con fluenza superiore a 26 joule/cm2 con sistema di raffreddamento cutaneo integrato o di 13 joule/cm2 se sprovvisto di raffreddamento. Al di sopra di queste soglie, l'apparecchio è di competenza esclusivamente medica.

Laser di classe 3B e 4: obblighi di sicurezza rafforzati

Quando in cabina è installato un laser di classe 3B o 4, la normativa sulla sicurezza sul lavoro impone un adempimento aggiuntivo, indipendente dalla qualifica sanitaria. Sia a livello nazionale che internazionale è previsto che il datore di lavoro, per installazioni laser di classe 3B e 4, debba servirsi della consulenza specialistica di un "tecnico sicurezza laser" (TSL), con competenze specifiche relative a problemi di sicurezza per la verifica della normativa e delle norme tecniche vigenti e per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione. A questo si aggiungono requisiti impiantistici: la sala dedicata al laser viene di fatto equiparata a un ambiente a uso medico, con obblighi di manutenzione periodica dell'impianto elettrico e delle verifiche di sicurezza.

Cosa dice la giurisprudenza più recente

Il quadro non è privo di zone grigie, e la giurisprudenza è intervenuta più volte a delimitare i confini. Una recente pronuncia della Cassazione ha ribadito un orientamento restrittivo: l'estetista che usa luce pulsata rischia il reato di esercizio abusivo professione medica (art 348 cp), poiché anamnesi e trattamento spettano al medico per il principio di precauzione. La Corte ha inoltre osservato che restano delle "perplessità" sulla natura degli apparecchi a luce pulsata, dato che la normativa non chiarisce in modo definitivo se si tratta di dispositivi medici o meno. Questo significa che, a prescindere dal rispetto formale delle soglie di potenza, il tema resta oggetto di interpretazione nei tribunali.

Le leggi regionali: verificare caso per caso

Alcune Regioni hanno adottato negli anni normative proprie sull'attività di estetista che, in alcuni casi, integrano o rendono più stringenti i requisiti nazionali per l'uso di apparecchiature a energia. Non essendo un quadro uniforme su tutto il territorio, prima di installare o utilizzare laser e IPL è indispensabile verificare presso l'assessorato alla Sanità della propria Regione o presso l'ASL di competenza se sono previsti requisiti aggiuntivi rispetto al DM 206/2015 e al DM 12 maggio 2011.

Sanzioni per uso improprio

Le conseguenze di un utilizzo non conforme non sono solo amministrative. Oltre alle sanzioni civilistiche e alle multe previste per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, in questi casi possono configurarsi reati come le lesioni personali colpose o l'esercizio abusivo della professione.

Informazioni pratiche

  • Riferimenti normativi nazionali: DM 206/2015 (apparecchiature ammesse in estetica); DM 12 maggio 2011, G.U. n. 163/2011 (limiti di fluenza IPL).
  • Formazione obbligatoria: corso dedicato di almeno 8 ore per il laser estetico defocalizzato, tenuto dal produttore o da ente competente.
  • Laser classe 3B/4: nomina obbligatoria del Tecnico Sicurezza Laser (TSL) e adeguamento dell'impianto elettrico.
  • Prima di installare un apparecchio: verificare la scheda tecnica del produttore (conformità a una delle schede del DM 206/2015) e contattare l'ASL o l'associazione di categoria (CNA, Confartigianato) di riferimento territoriale per eventuali obblighi regionali aggiuntivi.
Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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